Ultimo aggiornamento: lunedì 27 novembre 2023

Tecnica



Decreto Legislativo n.28/11

Le rinnovabili termiche: obblighi per gli edifici nuovi o ristrutturati 

Il 31 maggio 2012, sono entrati in vigore gli obblighi definiti al punto a) dell’All. 3 al D.Lgs 3 marzo 2011, n.28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

L’Allegato definisce gli obblighi per i nuovi edifici o per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (>1000m²) o soggetti a demolizione e ricostruzione, stabilendo che i relativi “impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria” e di percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, suddivise in diversi scaglioni in base alla data di richiesta del titolo edilizio.

Il punto a) prevede che la percentuale dovrà essere pari al 20% per edifici il cui titolo edilizio viene richiesto a partire dal 31 Maggio 2012 fino al 31 dicembre 2013

Il punto b) prevede che la percentuale dovrà essere pari al 35% per edifici il cui titolo edilizio viene richiesto a partire dal 1 Gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2016

Il punto c) prevede che la percentuale dovrà essere pari al 50% per edifici il cui titolo edilizio viene richiesto a partire dal 1 Gennaio 2017

In assenza di riferimenti tecnici del Ministero per l'applicazione del Decreto n.28/2001 si informano gli utenti che il CTI ha fornito una Raccomandazione tecnica n.14 Febbraio 2013 "Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione della prestazione per la classificazione dell'edificio"con le informazioni necessarie per il calcolo del contributo percentuale da fonti rinnovabili a copertura dei fabbisogni di energia del sistema edificio/impianto.

L'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione deve essere evidenziata sulla Relazione tecnica Legge 10/91; in questi casi è fatto obbligo ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell'edificio inferiore al pertinente indice calcolato con la formula pubblica al comma 8 dell'Allegato 3 del Decreto medesimo. 

Informiamo infine che per quanto riguarda gli obblighi previsti dal Decreto:

Regione Lombardia, già dotata di una propria legislazione in materia, delega ai Comuni la verifica
   dei vincoli previsti dal Decreto 28/11 ed ai progettisti l'adozione di criteri di calcolo opportuni
   (vedi informativa regionale)



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