Novità

Pubblicato in G.U. il nuovo Decreto "Requisiti Minimi"
Decreto 28 ottobre 2025 – Nuovo Decreto Requisiti Minimi
È stato pubblicato in G.U. n. 283 del 5 dicembre 2025 il nuovo DM 28/10/2025 del MASE, che aggiorna il DM 26/06/2015 sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.
Entrerà in vigore il 3 giugno 2026 (180 giorni dalla pubblicazione).
Il decreto completa il recepimento della EPBD III e introduce elementi collegati alla futura direttiva EPBD IV (ricarica elettrica, isolamento, comfort estivo).
Sostituzione degli allegati
Vengono integralmente aggiornati:
- Allegato 1: criteri generali e requisiti energetici degli edifici
- Allegato 2: norme tecniche per il calcolo della prestazione energetica
Principali novità
- Adozione delle nuove norme UNI/TS 11300-5, UNI/TS 11300-6 e UNI EN 15193.
- Introduzione dei ponti termici anche nell’edificio di riferimento.
- Revisioni su trasmittanza, H’t, e integrazione del metodo Carnot per sistemi cogenerativi.
- Requisiti aggiornati su comfort ambientale, sicurezza e standard europei.
Definizione degli interventi: principali aggiornamenti
Nuova costruzione
Comprende nuovi edifici, demolizioni e ricostruzioni e ampliamenti >15% del volume o >500 m³ climatizzati.
Per gli ampliamenti minori, si applicano le regole delle ristrutturazioni importanti o delle riqualificazioni.
Ristrutturazioni importanti
- Primo livello: interventi su >50% dell’involucro + rifacimento totale dell’impianto termico. Requisiti sull’intero edificio.
- Secondo livello: interventi su >25% dell’involucro, con eventuali interventi impiantistici. Requisiti solo sulle parti coinvolte.
Riqualificazioni energetiche
Interventi su ≤25% dell’involucro o riguardanti singoli componenti/impianti (es. sostituzione generatore).
Deroghe
- Esclusi gli interventi puramente estetici (<10% della superficie).
- Ammesso un incremento del 30% della trasmittanza per isolamenti interni o in intercapedine.
Prescrizioni comuni
Tutti gli interventi devono:
- ridurre i consumi di energia non rinnovabile
- garantire benessere termo-igrometrico e qualità dell’aria
- prevenire muffe e condensazioni
- valutare il surriscaldamento estivo (es. cool roof, soluzioni passive)
Requisiti specifici
Nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di primo livello
- Utilizzo dell’edificio di riferimento per la verifica degli indici energetici.
- Limiti aggiornati per H’T e Asol,est/Asup utile.
- Obblighi per edifici NZEB con integrazione di rinnovabili.
Ristrutturazioni importanti di secondo livello e riqualificazioni
- Limiti di trasmittanza per gli elementi interessati dall’intervento (inclusi ponti termici).
- Requisiti di efficienza per gli impianti e criteri di regolazione.
- Per grandi impianti: obbligo di diagnosi energetica con valutazione di più soluzioni.
Prescrizioni comuni per nuovi edifici, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche
- Sistemi di automazione (BACS)
Entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto, gli edifici non residenziali con impianti termici > 290 kW devono installare sistemi di automazione e regolazione classe B o superiore (UNI EN ISO 52120-1), se tecnicamente realizzabili e con tempo di ritorno < 6 anni.
L’eventuale mancata installazione deve essere motivata nella relazione tecnica. - Sostituzione del generatore di calore
In caso di sostituzione, devono essere installati dispositivi autoregolanti per la gestione della temperatura di ogni vano (o zona), sempre se tecnicamente possibili e con payback < 6 anni.
Anche in questo caso, eventuali deroghe devono essere giustificate nella relazione tecnica. - Qualità dell’acqua negli impianti termici
Per gli impianti di climatizzazione invernale, resta obbligatoria l’applicazione della UNI 8065.
È obbligatorio il trattamento chimico di condizionamento quando le reti dell’acqua calda sanitaria sono strutturalmente separate da quelle dell’impianto termico.
Eventuali trattamenti dell’acqua calda sanitaria devono comunque assicurare il rispetto dei requisiti chimici e microbiologici previsti dal D.lgs. 18/2023.
1. Nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di primo livello
Per queste categorie è richiesto il rispetto dei requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB).
Requisiti impiantistici principali
- Regolazione automatica della temperatura in ogni locale o zona, con sistemi assistiti da compensazione climatica.
La compensazione può essere omessa solo se esistono sistemi equivalenti o se non è tecnicamente possibile (da documentare nella relazione tecnica). - Sistemi di misurazione intelligente dell’energia obbligatori, come previsto dal D.lgs. 102/2014.
- Negli impianti a servizio di più unità immobiliari, obbligo di contabilizzazione di calore, freddo e ACS (D.lgs. 102/2014).
- Negli edifici non residenziali, obbligo di installare sistemi di automazione BACS classe B o superiore (UNI EN ISO 52120-1).
2. Edifici a energia quasi zero (NZEB)
Un edificio è NZEB se:
- Rispetta tutti i requisiti energetici previsti per gli edifici di nuova costruzione/ristrutturazione importante (paragrafo 3.3).
- Soddisfa gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo l’Allegato 3 del D.lgs. 199/2021.
Calcolo della quota rinnovabile
- Edificio intero → se i servizi energetici sono coperti solo da impianto centralizzato.
- Per singola unità immobiliare → se i servizi sono erogati anche da impianti autonomi.
- La potenza elettrica da FER dell’Allegato 3 del D.lgs. 199/2021 si applica sempre all’intero edificio.
3. Ristrutturazioni importanti di secondo livello
Interventi sull’involucro
Per coibentazioni o sostituzione di chiusure verso l’esterno o ambienti non climatizzati, oltre ai requisiti termo-fisici è obbligatoria:
- installazione di valvole termostatiche o sistemi equivalenti di regolazione per ambiente/unità immobiliare;
- regolazione assistita da compensazione climatica (omissibile solo con sistemi equivalenti o per impossibilità tecnica).
4. Riqualificazione degli impianti tecnici
Diagnosi energetica obbligatoria (≥100 kW)
Per nuova installazione, ristrutturazione o distacco da impianto centralizzato di impianti ≥100 kW, occorre una diagnosi energetica che confronti le diverse soluzioni impiantistiche.
La scelta progettuale deve essere motivata nella relazione tecnica.
La diagnosi deve considerare almeno:
- caldaie a condensazione centralizzate con contabilizzazione e termoregolazione;
- pompe di calore elettriche/gas centralizzate;
- integrazione con solare termico;
- cogenerazione;
- teleriscaldamento da rete efficiente;
- (per non residenziali) adozione di sistemi BACS classe B o superiore.
5. Impianti di climatizzazione invernale – Requisiti specifici
Per nuova installazione, ristrutturazione o sostituzione di impianti termici:
- Efficienza media stagionale superiore al valore limite dell’edificio di riferimento.
- Regolazione per ambiente o unità immobiliare con compensazione climatica.
- Negli impianti centralizzati, contabilizzazione diretta o indiretta del calore.
- In caso di sostituzione del generatore, si considera rispettata la normativa se:
- i generatori a gas/liquido rispettano i rendimenti minimi dell’Appendice B;
- le pompe di calore rispettano i requisiti minimi previsti;
- eventuali aumenti di potenza >10% sono giustificati da calcoli secondo UNI EN 12831-1:2018.
In caso di installazione di generatori di calore in impianti che servono più unità immobiliari o edifici non residenziali, è obbligatorio prevedere:
- Regolazione della temperatura per singolo ambiente o unità immobiliare, assistita da compensazione climatica.
- Sistemi di contabilizzazione, diretta o indiretta, che consentano la ripartizione dei consumi di calore per ogni unità immobiliare.

