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D.Lgs 09/01/26, n.5: Nuove disposizioni in ambito di applicazione FER

DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2026, n. 5

Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.  (GU Serie Generale n.15 del 20-01-2026)

 

Il decreto recepisce la "Direttiva RED III" (2023/2413/UE) e modifica il D. Lgs. 199/2021 che aveva recepito la RED II e modificato, a sua volta, il D.Lgs. 28/2011 (prima Direttiva sulle rinnovabili in Italia). 

Il Decreto entra in vigore formalmente 15 giorni dopo la sua pubblicazione (ossia il 04.02.2026) ma i requisiti principali, cioè le percentuali minime di integrazione con rinnovabili, variabili con gli interventi, si applicano agli edifici per cui la richiesta del titolo edilizio è stata presentata 180 giorni dopo la pubblicazione del decreto (ossia, dal 19 giugno 2026).

La novità più importante è che viene esteso il campo di applicazione della RED ad interventi minori in edifici esistenti: la RED aveva impatto sugli edifici nuovi e su quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante (con limiti di volume e di % intervento elevati, tanto da impattare molto poco sul panorama degli interventi sugli edifici esistenti). 

 

Con questa proposta, gli obblighi di rinnovabili si estendono anche a tutti gli altri tipi di ristrutturazione, incluse le ristrutturazioni di impianti termici: tutti gli interventi che richiedono un calcolo termotecnico prevedono gli obblighi di integrazione con rinnovabili. Tali obblighi sono diversificati per intervento. Riporto le parti di interesse del decreto (già nella forma modificata, con note personali in verde con scrittura inclinata essendo opinioni personali):

 

1. Sezione A. Campo di applicazione

 

1. Il presente Allegato si applica agli edifici di nuova costruzione, agli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti e agli edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico, e per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Lo scopo è quindi esteso a tutti i tipi di ristrutturazione (le "rilevanti" di cui al vecchio D. Lgs. 199/2021, inglobate nelle "importanti di primo livello", le "importanti di secondo livello" e le "ristrutturazioni di impianto termico"… sotto metto le definizioni che sono riportate nel decreto requisiti minimi).

2. Sezione B. Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili

1. Gli edifici di cui alla sezione A. sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto:

a) nel caso di edifici di nuova costruzione, della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;

Gli obblighi erano già presenti nell'attuale D.Lgs. n.199/2021, rimangono solo per i nuovi edifici (vengono ridotti a 40% per gli edifici sottoposti a "ristrutturazione rilevante" come definita nel precedente D. Lgs. 199/2021).

b) nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025, della copertura del 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 40% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;

Il punto ingloba le ristrutturazioni importanti di primo livello e fissa un limite minore di integrazione con rinnovabili inferiore rispetto alla nuova edilizia (per tenere conto dei limiti dell'edificio esistente, benché ristrutturato). Il raggiungimento del 40% per la sola produzione di ACS potrebbe essere difficile se mancano gli spazi adatti all'alloggiamento di apparecchi di grandi dimensioni (bollitori o unità interne che integrano un bollitore) a meno che si opti per scalda acqua a pdc o allacci a TLR.

c) nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025, della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.

Non viene compresa la ACS.

d) nel caso di edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025, della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.

Non viene compresa la ACS.

2. Gli obblighi di cui al punto 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule, fatta eccezione per le unità immobiliari con classificazione energetica B o superiore.

Vi è quindi una apertura verso l'impiego di apparecchi a resistenza elettrica negli edifici in classi energetiche più elevate. In soldoni si tratta di ammettere apparecchi elettrici purché collegati ad esempio ad un impianto fotovoltaico.

[...]

5. Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali di cui al punto 1 della presente sezione sono maggiorati di ulteriori cinque punti percentuali e gli obblighi di cui al punto 3 della presente sezione sono incrementati del 10% (obbligo fotovoltaico).

RIASSUNTO IN BREVE:

Intervento

Quota di rinnovabili

Nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni o ampliamenti importanti

60% (65% edifici pubblici)

ACS e Totale climatizzazione INV+ESTIVO

Ristrutturazioni importanti di primo livello

40% (45% edifici pubblici) ACS e Totale climatizzazione INV+ESTIVO

Ristrutturazioni importanti di secondo livello

15% (20% edifici pubblici)

climatizzazione INV+ESTIVO

Ristrutturazione dell’impianto termico

15% (20% edifici pubblici)

climatizzazione INV+ESTIVO

 

DEFINIZIONI DA DECRETO REQUISITI MINIMI 28.10.2025

Ristrutturazioni importanti di primo livello: l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati;

 

Ristrutturazioni importanti di secondo livello: l’intervento interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il rispetto dei limiti sulla trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici di cui all’Appendice B, paragrafo 1.1, punto 2.

 

Ristrutturazione di un impianto termico: è definita come un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di distribuzione e/o emissione del calore. Per modifica sostanziale di un impianto termico si intende la sostituzione combinata della tipologia del sottosistema di generazione, anche con eventuale cambio di vettore energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione. Rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico da centralizzato a impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o in parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.

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4. Sezione D. Casi di impossibilità tecnica o di non convenienza economica di ottemperare all’obbligo

1. L’impossibilità tecnica o la mancata convenienza economica di ottemperare agli obblighi di integrazione di cui al presente Allegato è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche  disponibili. Nei casi in cui la suddetta relazione non sia dovuta, il progettista comunica tali informazioni al Comune, secondo le modalità da esso individuate.

Da segnalare l'aggiunta della "mancata convenienza economica": non si parla più di sola fattibilità tecnica ma correttamente viene riportato la mancata convenienza economica che è più realistico.

5. Sezione E. Modalità di verifica

1. Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dal presente Allegato nella relazione di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192. Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia.

2. La verifica del rispetto dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili è effettuata dai Comuni attraverso la relazione di cui al punto 1.

3. Fermo restando il punto 2, le dichiarazioni e i dati riportati nella relazione di cui al punto 1 possono essere oggetto di controlli da parte dei Comuni nonché di ulteriori controlli stabiliti nei provvedimenti adottati dalle Regioni ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del presente decreto.»



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