Ultimo aggiornamento: lunedì 27 novembre 2023

Tecnica



Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n.199 Nuovi obblighi fonti rinnovabili

Il Decreto Legislativo n.199 dell’8 novembre, che attua la Direttiva UE 11/12/2018, n. 2001, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.285 del 30/11/2021 e dispone nuove disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili.

Nel testo si definiscono gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030.

Il Decreto aggiorna e sostituisce il D.Lgs 28/11 a partire dal 13 Giugno 2022 e aumenta la percentuale richiesta di copertura da fonte rinnovabile dal 50% al 60% oltre alla potenza elettrica (fotovoltaico) misurata in kW che deve essere installata obbligatoriamente sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze.

Gli edifici nuovi e quelli esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante (ovvero con superficie utile >1000 m2) o per i casi di demolizione/ricostruzione, di proprietà privata devono garantire il contemporaneo rispetto:

  • dell’obbligo di copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria;
  • dell’obbligo di copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e per la climatizzazione estiva, con riferimento ai servizi effettivamente presenti;
  • dell’obbligo di installazione di una potenza elettrica espressa in kW degli impianti alimentati da fonti rinnovabili almeno pari a P = 0,05 * S (edifici nuovi) e a P = 0,025 * S (edifici esistenti) in cui S(*) [m2] è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno (proiezione al suolo della sagoma dell’edificio).
 (*) nel calcolo della superficie in pianta non si tengono in considerazione le pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l’installazione degli impianti

Per gli edifici pubblici l'obbligo è aumentato al 65% per i consumi energetici termici e del 10% per la potenza elettrica.

Testo DECRETO-LEGISLATIVO-8-novembre-2021-n.-199

Quadro comparativo*

*NOTA: Regione Emilia Romagna (vedi B.U.R.E.R n. 231 del 28 luglio 2022 DGR 25.7.2022, n. 1261) e la Provincia Autonoma di Trento (vedi DPP 16.08.2022 n. 11-68/Leg che apporta modifiche e integrazioni al DPP 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e ss.mm. in vigore dal 1° ottobre 2022) hanno recepito con specifici provvedimenti quanto previsto dal Decreto Legislativo 199/2021.

In particolare Regione Emilia Romagna ha introdotto limiti più severi nella sezione B.7.1 (“Apporto di energia termica da fonti energetiche rinnovabili”, il comma 2 è così sostituito:

“2. A tal fine, l’impianto termico e/o l’impianto tecnologico idrico-sanitario deve essere progettato e realizzato in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili:

  1. del 60% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata fino al 31 dicembre 2023;
  2. del 70% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 70% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2024;
  3. del 80% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 80% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2026”. 


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